La riforma urbanistica siciliana
Un commento
Sulla scia dell'italico disegno di legge di riforma del governo del territorio,
conosciuto come Legge Lupi, anche la Sicilia regione
a Statuto speciale ha elaborato un suo disegno di legge di riforma urbanistica.
La riforma urbanistica siciliana voluta dallattuale Governo regionale,
formalmente motivata dalla necessit di snellire le procedure, cela in
realt lo smantellamento della logica e degli impianti normativi di gestione,
governo e regolamentazione dellattivit urbanistica sul territorio
siciliano. Il disegno di legge di riforma urbanistica tra le altre cose
determinerebbe: 1) l'abolizione definitiva della fascia di inedificabilit
dei 150 metri dalla battigia, con connessa, implicita sanatoria per gli abusi
edilizi lungo le coste; 2) l'abolizione della fascia di rispetto all'esterno
dei boschi e delle aree archeologiche; 3) l'abrogazione delle norme sulla edificabilit
dentro i boschi e del concetto giuridico di bosco; 4) leliminazione dei
limiti inderogabili sulle volumetrie edificabili in tutte le zone del territorio
comunale; 5) labrogazione del regime limitativo per le costruzioni in
verde agricolo; 6) leliminazione di limiti e salvaguardie per l'edificazione
nei centri e nuclei storici.
La proposta di legge prevede tre distinti livelli regionale, provinciale
e comunale con altrettanti strumenti di pianificazione: il Piano
territoriale regionale, il Piano territoriale provinciale e il Piano urbanistico
comunale. Il Piano territoriale regionale lo strumento tecnico-giuridico
con cui una comunit riconosce ed afferma i valori del proprio territorio,
determinando le regole per il suo uso, tutela e fruizione sociale, ovvero lorganizzazione
degli insediamenti e le istanze per lo sviluppo. Questa ratio basilare, fondamentale
per qualsiasi strumento di politica o di pianificazione territoriale, sembra
essere disattesa, se non addirittura negata, dalla nuova proposta di legge urbanistica
siciliana. La proposta, infatti, supera allindietro anche i pi
obsoleti approcci alla pianificazione quantitativa (come ad esempio la legge
urbanistica lombarda) e, se approvata, rischia di determinare un vero e proprio
disastro per lambiente regionale siciliano.
La pianificazione che ne deriva, piuttosto che ai criteri di tutela e valorizzazione
del patrimonio, sembra rispondere alla necessit di allocare, nel
territorio regionale, quote tanto infinitamente ingenti quanto improbabili di
risorse economiche e finanziarie. Lidea di sviluppo sostenibile, prefigurata
dalle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale e fatte proprie
dalla prima bozza di Piano urbanistico regionale, ruotante attorno allaffermazione
dei valori dellenorme patrimonio di risorse ambientali e culturali dellIsola,
totalmente abbandonata, nonostante i vaghi accenni nel disegno
di legge in esame alla pianificazione del paesaggio. Lapparato
pianificatorio prefigurato dalla proposta, oltre ad essere sovrabbondante e
farraginoso, tale da apparire, in molti passaggi, inattuabile, costituisce in
realt una sorta di copertura formale per i giochi da effettuare
sul territorio regionale, da parte di interessi che evidentemente debbono potersi
muovere senza vincoli e fastidiosi impedimenti.
Questo si pu cogliere gi nelle dichiarazioni dei principi
generali allorch, dopo un generico richiamo alla sostenibilit,
i meccanismi di semplificazione e flessibilit proposti attaccano e annullano
alcuni storici capisaldi della pianificazione nazionale e regionale, tra cui:
a) lobbligatoriet dello strumento urbanistico-pianificatorio per
tutti i comuni; b) la cogenza dei piani ai diversi livelli; c) la cancellazione
di fatto del concetto di eccezione; d) il primato
degli interessi economico-finanziari sui valori del territorio; e) leccessiva
pervasivit dei meccanismi perequativi che disegnano un territorio dove
tutto scambiabile, senza neppure credibili distinzioni tra ambiti edificatori
ed altre destinazioni, e in assenza persino della dovute ponderazioni tra comparti
urbani di diversa natura.
In contrasto ai concetti espressi dalla ricerca disciplinare che legano le future
istanze di sviluppo regionale al recupero e alla riqualificazione dei patrimoni
insediativi esistenti, alla tutela e valorizzazione delle emergenze architettoniche,
paesaggistiche e naturalistiche, dal disegno di legge regionale deriva unidea
generale di ambiente, di spazio, ancora tutto da trasformare, da edificare.
Come dire: metro cubo su metro quadro.
La compressione, al limite dellazzeramento, delle autonomie locali
un altro nodo fortemente critico del programma di riforma. Si
gi accennato al fatto che la redazione del Piano urbanistico comunale
diventi una discrezionalit da dirimere a livello regionale. Ai livelli
pi alti sono peraltro demandate tutte le scelte strategiche riguardanti
le municipalit: le azioni rimangono accentrate regionalmente, oppure
a livello provinciale. Il Piano urbanistico comunale, ove previsto, risulta
strumento dai contorni deboli e incerti, mirato perlopi alla fase operativa.
Nel tentativo di mantenere qualche prerogativa ai Comuni, le procedure approvate
risultano talmente confuse, da essere improbabili.
Altri problemi rilevanti derivano dalla sovrapposizione della pianificazione
alla grande scala con la pianificazione paesaggistica esistente. Il Piano
regionale, a tal proposito, invece di recepire gli ambiti di pianificazione
gi disegnati dalle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale,
sembra volerli ridisegnare, con un grave arretramento di tutto il processo.
Ancora non si colgono le necessarie distinzioni di competenze paesistiche e
ambientali tra i Piani dambito, e i Piani provinciali che, interessando
pi ambiti, dovrebbero mantenere solo funzioni di indicazione e coordinamento.
Non si comprende la funzione dei Piani territoriali regionali darea, che
dovrebbero disegnare comprensori di eccellenza per quanto riguarda la programmazione
e lallocazione di risorse, rompendo per lunitariet
del Piano regionale.
Paradossale, poi, appare lo scardinamento del sistema dei cosiddetti standards
inderogabili, che impongono allente pianificatore (il Comune)
e che assicurano ex lege la vivibilit negli insediamenti
urbani attraverso limposizione non variabile di indici massimi di edificabilit,
distanze minime tra edifici, altezze massime, ecc. E prevista, infatti,
una incerta disposizione secondo la quale tali limiti verranno dettati, non
pi per legge, bens dagli stessi strumenti urbanistici comunali,
divenendo cos inevitabilmente modificabili. Piuttosto deboli appaiono
le aperture ai concetti di valutazione strategica, dimpatto, di sostenibilit,
talmente isolati e in controtendenza alla logica della proposta, da risultare
vanificati a priori. Si sottolinea, infine, che il disegno di legge prevede
labolizione delle Commissioni edilizie comunali e del Consiglio regionale
dellUrbanistica: un organo, questultimo, che ha svolto importanti
funzioni di regolazione e controllo, e che ha spesso impedito nefasti processi
di degrado speculativo del territorio regionale siciliano.
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